La france cas
Mémoire : La france cas. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et MémoiresPar Maria Iengo • 22 Juillet 2016 • Mémoire • 778 Mots (4 Pages) • 1 130 Vues
FRANCIA
Secondo la tradizione democratica e parlamentare: Necessaria la partecipazione del Parlamento alla politica estera
Secondo la tradizione monarchica: Primato dell'esecutivo nelle relazioni internazionali. Molto radicata questa tradizione nell'esperienza francese.
Nella V Repubblica: il treaty making power spetta al Presidente, capo dello stato è il principale artefice della politica estera e di difesa.
Cost. del 58 art. 52 sancisce ' Il Presidente della Rep. negozia e ratifica i trattati', ' Les autres autorités n'ont qu'un role d'accompagnement ou d'execution'.
Introdotto nell'art. 52 anche la nozione di accordi internazionali per il quale non è richiesta la ratifica.
art. 53 elenca le materie per il quale alcuni accordi possono essere approvati solo per mezzo di una legge.
NEGOZIAZIONE/SOTTOSCRIZIONE spetta al Pres./Governo
RATIFICA/APPROVAZIONE spetta al Pres./Governo previa autorizzazione preventivva del Parlamento per ceti tipi di accordi: art. 53.
Parlamento è escluso dalla fase della negoziazione del trattato e ha facoltà di intervento solo nell'approvazione della LOI RELATIVE à LA RATIFICATION OU L'APPROVATION DES ENGAGEMENTS INTERNETIONAUX. : ART. 53: intervento del Parlamento per i trattati di pace, i trattati di commercio, ,trattati o accordi relativi all'organizzazioni internazionali, quelli che impegnano le finanze dello stato, quelli che modificano disposizioni legislative, quelli relativi allo stato delle persone e quelli che comportano cessione, scambio o annessione dei territori. Non possono essere approvati o ratificati se non in base a una legge.
Intervento parlamentare sia per i trattati sottoposti a ratifica che quelli non sottoposti a ratifica.
Il governo a sua discrezione, può sempre scegliere la forma semplificata che non necessitano di ratifica. Scappatoia. Sfuggono al controllo parlamentare.
Il governo ha la facoltà di selezionare quali trattati rientrano nelle categorie indicate dall'art. 53 e debbano essere sottoposti all'approvazione parlamentare.
Anche il Consiglio Costituzionale si è espresso a favore del governo: l'approvazione parlamentare di un trattato può intendersi implicita dal momento in cui quest'ultimo ha approvato la legge di bilancio la quale conteneva la copertura finanziaria del trattato stesso.
Dunque il potere di selezionare il trattato da sottoporre al parlamento è riservato all'esecutivo. Potere di iniziativa con riferimento alla legge di autorizzazione è riservato all'esecutivo.
Il parlamento dispone solamente del potere di autorizzazione della ratifica e di determinazione delle vicende prima e dopo l'entrata in vigore del trattato. Non dispone invece di poteri per incidere sulla vita del trattato. Non ha il potere di annettere riserve al contenuto del trattato. Non ha il potere di interpretare le norme del trattato (spetta al giudice ordinario, nemmeno al governo). Non ha il potere di denuncia del trattato, non ha la facoltà di determinare la vita e morte del trattato. Non ha il potere di accellerare o rallentare l'entrata in vigore del trattato: non può incidere sulla pubblicazione.
Infatti, il governo è colui che ha il potere di incidere sulla vita del trattato: potere di denuncia, non è obbligato a ratificare nonostante il Parlamento abbia approvato l'autorizzazione alla ratifica, potere di incidere sulla pubblicazione del trattato: è a discrezione dell'esecutivo.
Il parlamento ha dunque competenze limitate: approva la legge che autorizza la conclusione definitiva del trattato internazionale nei casi previsti dall'art. 53.Può approvare o rifiutare in blocco il trattato: nessun potere di emendamento. Limite confermato anche dai regolamenti parlamentari: art. 28 regolamento AN, e art. 47 regolamento Senato. Dominio riservato all'esecutivo.
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